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nuove NORME COMMERCIO LEGNAME

- assistenza telefonica per l'impostazione del servizio
- tenuta ed aggiornamento dei registri OBBLIGATORI con servizio di aggiornamento tramite e-mail  o telefono 
- fornitura ed attivazioni di un'applicazione dedicata sul telefonino per l'aggiornamento dei registri OBBLIGATORI
APP dedicata TRACCIALEGNO 

DETTAGLI e NORME

Due diligence Dovuta Diligenza e EUTR European Union Timber Regulation -

 

nuove regole per il commercio del legname

 

 

Chi NON E’ tenuto ad adeguarsi alla normativa:

- i Proprietari che utilizzano per autoconsumo il legname

- i Proprietari che vendono il bosco in piedi 

 

Chi  E’ tenuto ad adeguarsi alla normativa:

- i Proprietari che tagliano direttamente il bosco e vendono occasionalmente il legname - I soggetti (Ditte, Cooperative, Imprenditori agricoli…) che tagliano il proprio bosco e vendono legname

- I soggetti (Ditte, Cooperative, Imprenditori agricoli…) che tagliano il bosco acquistato dai Proprietari e vendono legname

- I soggetti (Ditte, Cooperative, Imprenditori agricoli, Segherie, Artigiani…) che commercializzano o lavorano e trasformano il legname

 

vediamo in dettaglio ----------->

 

Il Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 “European Timber Regulation” (EUTR), denominato “Due Diligence” (Dovuta Diligenza), è entrato in vigore il 3 marzo 2013 per la finalità di contrastare il fenomeno del taglio illegale e il commercio ad esso connesso

Il Regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti.

Il Decreto legislativo 178/2014 definisce le sanzioni, in vigore dal 25 dicembre 2014, per chi non rispetta gli obblighi previsti dal Regolamento.

 

La Due Diligence stabilisce una serie di obblighi da parte degli operatori che commercializzano e distribuiscono legno e prodotti da esso derivati, con lo scopo di contrastare la diffusa illegalità nel mercato del legno.

Il legno diventa illegale quando la sua raccolta, il trasporto, l’acquisto e la vendita sono effettuati nel mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali.

 

In particolare, l’origine illegale di legname è il risultato di utilizzazioni che avvengono, in violazione delle leggi e delle norme forestali e doganali.

Il Regolamento 995/2010 contrasta il commercio di legnami e prodotti tagliati abusivamente attraverso tre obblighi principali.

 

 divieto di immettere sul mercato UE legname di provenienza illegale e tagliato abusivamente e i prodotti da esso derivati;

 obbligo, per gli operatori responsabili della prima immissione dei prodotti legnosi nel mercato europeo, di adottare un sistema di “dovuta diligenza” (Due Diligence System – DDS);

 obbligo di tracciabilità di fornitori e clienti per i commercianti rivenditori.

 

Nel nostro caso per “prima immissione” si intende la fase di cessione/vendita del legname successiva al taglio

Sono operatori coloro che immettono per la prima volta sul mercato dell'UE legno o prodotti da esso derivati.

La categoria degli operatori comprende:

- gli importatori, cioè coloro che acquistano legname e prodotti derivati da mercati extra UE;

- i proprietari forestali, nel caso in cui si occupano direttamente della vendita del legname ricavato dai propri boschi;

- le imprese di utilizzazione, quando svolgono attività di vendita di legname derivante da proprie utilizzazioni e/o quando si occupano di acquisto e rivendita di legname proveniente da un Paese extra UE.

 

Sono commercianti coloro che acquistano o vendono, a fini commerciali, legno o prodotti derivati già immessi sul mercato UE.

 

 

Per ulteriori informazioni scriveteci a posta@stafge.it

o consultate il documento DUE DILIGENCE PIEMONTE

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